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Reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime
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Cosa cambia?

lesioni presonali stradali gravi e gravissime

Dal 30 Dicembre 2022 il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime sarà perseguibile solo a seguito di querela (denuncia) della persona offesa per quanto riguarda il reato base. 

 

Rimarrà, invece, perseguibile d’ufficio nei casi di condotte aggravate da:

  • Guida in stato di ebbrezza (Art.590-bis, commi 2,3 e 4, cp)
  • Guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (Art. 590-bis, comma 2, cp)
  • Condotte di guida particolarmente pericolose (Art. 590-bis, comma 5, cp)
  • Guida senza patente o  con patente sospesa o revocata (Art. 590-bis, comma 6, cp)
  • Guida di veicolo, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (Art. 590-bis, comma 6, cp)

Cosa si intende per lesioni gravi?

 

Le lesioni personali gravi implicano una malattia che mette in pericolo la vita o una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore quaranta giorni, oppure l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Cosa si intende per lesioni gravissime?

Le lesioni personali gravissime comportano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell’uso di un organo, della capacità di procreare, una mutilazione che renda l’arto inservibile, una permanente e grave difficoltà di parola, la deformazione o lo sfegio permanente del viso.

 

Entro quando presentare la querela?

La querela va presentata entro 3 mesi a decorrere da fatto.

Per i fatti avvenuti prima del 30 Dicembre 2022, il termine per la presentazioine della querela decorre:

  • Dal 30 Dicembre 2022 per i fatti avvenuti prima di tale data, conosciuti dalla persona offesa ma per i quali non è ancora stata presentata notizia del reato da parte della Polizia Giudiziaria.
  • Dalla data in cui la persona offesa viene informata della possibilità di sporgere querela se la Polizia Giudiziaria ha presentato notizia di reato. L’informazione è data dal Pubblico Ministero se non è ancora stata esercitata l’azione penale, dal giudice se è già incardinato il processo. 
 
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