Con la modifica dell’Art. 126, comma 8-ter CDS che impone l’esperimento di guida per i rinnovi patente oltre i 5 anni dalla scadenza viene idenficato esattamente in “cinque anni” il periodo di mancato esercizio alla guida oltre il quale è necessario verificare che il titolare di una patente abbia conservato l’idoneità tecnica alla guida.
Conseguentemente, il fatto che il titolare di una patente di guida extracomunitaria sia residente in Italia da un periodo superiore a quattro anni, non può più essere considerato un motivo ostativo per la conversione della patente stessa, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico Accordo, tra l’Italia e il Paese che ha emesso la patente da convertire.
Tutte le altre patenti di guida extracomunitarie convertibili in Italia potranno essere ritenute valide ai fini della conversione se i titolari sono residenti in Italia da meno di sei anni con questa distinzione:
Quali sono gli altri criteri per la conversione delle patenti extraeuropee?